L’ARIS ha avanzato istanza d’interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare al regime della responsabilità solidale negli appalti.
In particolare, l’istante chiede se l’espressione “salva diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali” si riferisca alla contrattazione collettiva sottoscritta da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza dell’appaltatore ovvero di quello del committente.
Nel rispondere al quesito avanzato, il Ministero ha evidenziato che l’istituto della responsabilità solidale costituisce una garanzia per i lavoratori impiegati nell’appalto – evidentemente dipendenti dell’appaltatore/subappaltatore – e pertanto appare conforme alla ratio della disposizione ritenere che eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione.
Nell’ambito di tali contratti, pertanto, le organizzazioni datoriali e sindacali potranno individuare “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”, adeguatamente utili a garantire l’assolvimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi nei confronti dei propri lavoratori, senza limitarsi a prevedere l’acquisizione delle relative autodichiarazioni rilasciate dai datori di lavori.
Fonte: Ministero del Lavoro