Con il messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, l’Inps comunica l’incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo, da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015.
Per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari all’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Fonte: Inps