L’Inps, con messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015, informa che, con riferimento alla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2015, a decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.
L’Istituto ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Inoltre, l’Inps specifica che lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Alle aziende ammesse al beneficio dello sgravio sarà attribuito il codice autorizzazione 7N.
L’Istituto informa che lo sgravio va esposto con il codice causale “L206” nell’elemento < AltreACredito > di < DatiRetributivi >; il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento < AltrePartiteACredito > di < DenunciaAziendale >.
Fonte: Inps