Con la circolare n. 51 del 26 febbraio 2015 l’Inps informa che, in applicazione dell’articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, sono privi di effetto i provvedimenti di annullamento, adottati dall’INAIL, delle certificazioni rilasciate dallo stesso Istituto assicuratore in favore dei lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015 per i quali sia stato annullata la certificazione rilasciata dall’ INAIL per il conseguimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
La decorrenza delle pensioni, da liquidare in favore di tali soggetti non può essere anteriore al 1° febbraio 2015.
Fonte: Inps