INPS: rapporto tra trattamenti pensionistici anticipati (DL. 4/2019) e prestazioni a sostegno del reddito
Chiarimenti sul rapporto tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati
Con la circolare 88 del 12 giugno 2019, l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito ed i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal Decreto Legge n. 4/2019, relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento ed al mantenimento di dette prestazioni.
Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100
In relazione a quanto precede, l’Inps fornisce le indicazioni che seguono:
Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100. Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015. Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione.
Soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100
In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione di cui all’articolo 11 del D.lgs n. 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. L’applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.
Indennità di disoccupazione NASpI e pensione anticipata
L’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, sostituendo il comma 10 dell’articolo 24 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha previsto che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra). In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna”
In merito alla fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione con “Opzione donna”, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare n. 142/2015, paragrafo 11. Conseguentemente, è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
INPS: rapporto tra trattamenti pensionistici anticipati (DL. 4/2019) e prestazioni a sostegno del reddito
Fonte: Inps