L’INPS, con la circolare n. 103 dell’8 settembre 2014, informa che in seguito alla riduzione del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari dal 10 settembre 2014 allo 0,05%, è stato rideterminato il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie.
Inoltre, tale variazione ha inciso sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Nello specifico, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo.
Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.
La sanzione civile dovuta in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti).
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare in questione.
Fonte: Inps