INPS: Misura degli interessi di mora per le somme iscritte al ruolo a partire dal 1 luglio. Come noto, l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, prevede che sulle “somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora”.
La misura degli interessi di mora viene determinata, annualmente, “con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Con la nota prot. n. 148038 del 23 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fissato “a decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale”.
L’INPS con la circolare n. 81 del 3 giugno 2019, recependo il provvedimento dell’agenzia delle entrate del 23 maggio, ha disposto la riduzione degli interessi di mora per i crediti di cui all’articolo 116 della legge 388/2000. L’articolo 116 della legge 388/2000 prevede che “dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili” senza che si sia “provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora” determinati con le modalità sopra esposte.
Si precisa che, la riduzione degli interessi di mora dal 3,01% al tasso del 2,68%, decorrerà dal 1 luglio 2019.
INPS: Misura degli interessi di mora per le somme iscritte al ruolo a partire dal 1 luglio