25 Aprile 2024

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Garanzia Giovani: le novità analizzate dall’Inps

Con la circolare n. 32 del 16 febbraio 2016, l’Inps commenta le novità introdotte dal decreto direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 in tema di Garanzia Giovani.

Come precisa l’Istituto il suddetto decreto prevede la possibilità di fruire dell’incentivo oltre i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto, a determinate condizioni

Nello specifico per i giovani che al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Invece, per i giovani che abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine di fruire dell’incentivo anche oltre i limiti del regime “de minimis”, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle seguenti condizioni elencate nella circolare in commento:

a)   Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013;

 b)   Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c)   Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013.

Con riferimento all’incremento occupazionale netto, calcolato in “unità di lavoro annuo” (ULA), l’Istituto precisa che il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti.

Fonte: Inps

 

 

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