Nella circolare 109 del 2018 l’Inps ha illustrato le modifiche introdotte al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. Le modifiche riguardano le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata. La circolare, oltre ad illustrare le modifiche introdotte dalla Legge 81/2017, fornisce anche istruzioni contabili ed operative.
È stato integrato, nello specifico, l’art. 64, comma 2 del Testo Unico nella misura in cui ha disposto il diritto all’indennità di maternità o paternità a prescindere dall’effettiva astensione lavorativa. La modifica si applica sia all’evento parto che alle adozioni e agli affidamenti preadottivi nazionali e internazionali. Continua, in ogni caso, ad essere necessario il requisito delle tre mensilità nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
La circolare illustra anche le nuove modalità di articolazione del congedo parentale fruibile dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti alla gestione separata. È stato aumentato, nello specifico, il periodo di fruizione da tre a sei mesi ed è stato ampliato da uno a tre anni di vita o dall’ingresso in famiglia (o in Italia) del minore l’arco temporale di fruizione del congedo parentale.
Fonte: Inps