29 Marzo 2024

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INPS: incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli – ulteriori chiarimenti

Con il Messaggio n. 3448 del 21 maggio 2015, l’Inps fornisce ulteriori modalità operative a cui i datori di lavoro ammessi devono attenersi per la corretta fruizione dell’agevolazione relativa l’assunzione di giovani lavoratori agricoli.

A seguito di accoglimento dell’istanza, all’azienda interessata sarà attribuito automaticamente, nell’apposita sezione “Codici Autorizzazione”dell’Archivio Anagrafico e Agevolazioni delle Aziende Agricole il relativo codice d’autorizzazione (C.A.).

Il codice d’autorizzazione è diversificato in base alla tipologia di contratto stipulato con il dipendente.

Nello specifico, per lavoratore agevolato assunto con contratto a tempo indeterminato (OTI) sarà attribuito il codice d’autorizzazione C.A. “A4”, che sarà disponibile a decorrere dai 18 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera b, D.L. 91/2014.

Per i lavoratori agevolati assunti con contratto a tempo determinato (OTD)sono previsti i seguenti codici:

  • codice d’autorizzazione “B1”, che ha il significato di “prima quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 1, D.L. 91/2014);
  • codice d’autorizzazione “B2”, che ha il significato di “seconda quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 24 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 2, D.L. 91/2014);
  • codice d’autorizzazione “B3”, che ha il significato di “terza quota OTD incentivo D.L.91/2014”, e che sarà disponibile a decorrere dai 36 mesi successivi alla data di assunzione (art.5, co. 6, lettera a, numero 3, D.L. 91/2014).

L’azienda ammessa al beneficio potrà usufruire dello stesso secondo il combinato disposto dei commi 6 e 6 bis dell’art. 5 del D.L. 91/2014, e più precisamente:

  • a) per assunzioni a tempo indeterminato (OTI) in unica soluzione, per un valore annuale massimo di € 5.000,00, a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dall’assunzione;
  • b) per assunzioni a tempo determinato (OTD) prima quota dopo il primo anno di assunzione; seconda quota dopo il secondo anno di assunzione; terza quota dopo il terzo anno di assunzione.

Le singole quote annuali vanno determinate sulla base delle retribuzioni lorde imponibili ai fini previdenziali dei primi sei mesi di lavoro di ciascun anno di riferimento, per un periodo complessivo, pertanto, di 18 mesi.

Il valore annuale dell’incentivo, così come sopra determinato, non potrà essere superiore a € 3.000,00.

L’azienda, maturata la quota di beneficio spettante con le tempistiche sopra illustrate, potrà usufruire del beneficio a decorrere dalla prima denuncia DMAG utile, attenendosi alle istruzioni presenti nel messaggio in argomento.

Nell’ipotesi in cui il beneficio è stato riconosciuto per l’assunzione di un operaio a tempo determinato (OTD), ai fini della fruizione del beneficio il datore di lavoro dovrà, altresì, sottoscrivere la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver rispettato le condizioni occupazionali minime (102 giornate) di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), della legge 11 agosto 2014, n 116”.

La suddetta dichiarazione sarà presente, a decorrere dal III trimestre 2015, nel quadro D del modulo conclusivo della denuncia DMAG e dovrà essere “obbligatoriamente” contrassegnata nel campo “SI”; in mancanza, il sistema non consentirà la fruizione del beneficio.

Fonte: Inps

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