19 Aprile 2024

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Inps: Gestione separata – nuove aliquote contributive

Con la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, l’Inps fornisce le istruzioni operative connesse all’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% dovuta per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

L’incremento della contribuzione dovuta per tali soggetti si rende necessario a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 della L. n. 81/2017, che ha previsto la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale articolo prevede, infatti, che, a, decorrere dal 1º luglio 2017, la DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data.

L’aliquota aggiuntiva dello 0,51%, volta al finanziamento della prestazione a sostegno del reddito, si aggiunge a quelle attualmente previste, ossia:

  • 32,00%, previsto dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • 0,50%, stabilito dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997;
  • 0,22%, disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della norma, va precisato che sono interessati dalle variazioni contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

  • Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Sono perciò esclusi:

  • Componenti commissioni e collegi;
  • Amministratori di enti locali;
  • Venditori porta a porta;
  • Rapporti occasionali autonomi;
  • Associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • Medici in Formazione specialistica.

L’Inps fornisce, inoltre, importanti chiarimenti relativi agli adempimenti procedurali e ai versamenti interessati dalla nuova disposizione.

In particolare, l’Istituto afferma quanto segue: “gli adempimenti previsti a seguito della variazione dell’aliquota dello 0,51 per cento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di emanazione da parte di questa Direzione Generale delle istruzioni applicative ed operative“. Aggiungendo poi le seguenti precisazioni:

-Versamento dei contributi. I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati all’aumento della contribuzione sui compensi corrisposti a luglio, agosto esettembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili.

– Flusso Uniemens. Nella denuncia emens devono essere indicate le aliquote di competenza secondo le vigenti disposizioni. La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.

Fonte: Inps

 

 

 

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