19 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Inps: divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo

Con il messaggio n. 5901 del 24 settembre 2015, l’Inps fornisce informazioni riguardanti il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e le istruzioni operative per operare la connessa dichiarazione reddituale (necessaria ai fini dell’applicazione del suddetto divieto).

Nello specifico, i pensionati non soggetti al divieto di cumulo e quindi esclusi dall’obbligo dichiarativo, sono i seguenti:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione di vecchiaia (anche liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133);
  • i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Con riferimento alle modalità di assolvimento della dichiarazione, il messaggio specifica che l’interessato, una volta autenticatosi con PIN sul sito www.inps.it può accedere ai Servizi per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali (per la dichiarazione RED).

Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento e la Tipologia 2015 (dichiarazione redditi per l’anno 2014).

Nel messaggio viene, inoltre, specificato che in alternativa è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto: www.inps.it – MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.

Fonte: Inps

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