Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2017, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2017, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
Nello specifico l’Istituto si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993;
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
Fonte: Inps