23 Aprile 2024

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INPS: chiarimenti reddito di cittadinanza

Come noto, con la legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

In particolare, la circolare INPS n. 100 del 5 luglio 2019, “illustra le modifiche introdotte dalla citata legge di conversione e integra le indicazioni già fornite con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019, che restano valide per quanto qui non espressamente richiamato”.

Tra le principali novità si segnalano:

  • la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale”;
  • il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza”;
  • la Pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni”;
  • nel caso di nuclei familiari con minorenni il calcolo dell’ISEE avviene ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, c.d. ISEE minori”.

In conclusione, l’INPS, precisa che “ai sensi dell’articolo 13 del decreto istitutivo del RdC, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta”.

Detto ciò, l’ultima data disponibile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio scorso.

Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc”.

L’INPS chiarisce inoltre che, con l’accoglimento della domanda di reddito di cittadinanza è prevista l’automatica decadenza dal diritto al ReI.

 

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