29 Marzo 2024

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INPS: chiarimenti incremento contributo NASpI

INPS: chiarimenti incremento contributo NASpI. L’INPS con la circolare n. 121/2019 ha finalmente fornito le indicazioni operative per la corretta gestione, all’interno del flusso Uniemens, dell’incremento del contributo NASpI introdotto dal Decreto Dignità.

L’incremento, nella misura dello 0,50%, riguarda ogni rinnovo di contratto a termine (anche in regime di somministrazione) a decorrere dal 14 luglio 2018; le proroghe restano, invece, escluse dall’incremento.

L’INPS, ipotizzando tre rinnovi di contratto a termine, riporta il seguente esempio per il calcolo del contributo addizionale:

1° rinnovo: 1,9%(1,4%+0,5%);

2° rinnovo: 2,4% (1,9%+0,5%);

3° rinnovo: 2,9% (2,4%+0,5%).

L’INPS, nella circolare, precisa che per il versamento della maggiorazione del contributo addizionale per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019 dovranno esporre per ogni lavoratore interessato i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato. Le modalità di esposizione sono illustrate nella circolare.

Specifiche regole vengono, poi, dettate dall’Istituto per i lavoratori non più in forza e per le aziende sospese o cessate.

Si ricorda che talune fattispecie di contratti a termine restano esclusi dall’incremento del contributo addizionale NASpI. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie:

  • rapporti a tempo determinato degli operai agricoli (cfr. art. 2, comma 3, Legge n. 92/2012);
  • rapporti di lavoro a cui fa riferimento l’art. 2, comma 29, Legge n. 92/2012;
  • rapporti a tempo determinato stipulati da università private/enti di ricerca;
  • rapporti a tempo determinato instaurati per sostituzione;
  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche.

Nota bene: sono da considerarsi stagionali soltanto le attività elencate nel D.P.R. 1525/1963 a prescindere dalla qualificazione di attività stagionale contenuta nei contratti collettivi.

INPS: chiarimenti incremento contributo NASpI.

Fonte: INPS

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