20 Aprile 2024

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INPS: benefici previdenziali per ex lavoratori affetti da patologia asbesto

L’Inps, con la circolare n. 80 del 21 aprile 2015, fornisce chiarimenti in merito all’art. 1, comma 117, legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente benefici previdenziali riconosciuti a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto – correlata derivante da esposizione all’amianto.

I destinatari delle disposizioni di cui al citato comma 117, sono i soggetti:

  • a) ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale;
  • b) ammalati con patologia asbesto – correlata documentata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in possesso della certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL, per effetto del rinvio all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
  • c) che possono far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità, come disposto dal comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
  • d) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015;
  • e) che alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
  • f) che non siano titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità.

In presenza di domanda di pensione, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le Strutture territoriali avranno cura di accertare che:

  • l’impresa abbia svolto attività di scoibentazione e bonifica;
  • il sito dell’impresa che ha svolto attività di scoibentazione e bonifica sia stato interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale.

Il beneficio in questione consiste nella facoltà di fruire di una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015, sulla base del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.

Ai trattamenti pensionistici di anzianità agevolati si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile da cui deriva nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

Con successivo messaggio saranno diramate le relative istruzioni procedurali.

Fonte: Inps

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