Inps: astensione per 5 mesi dopo il parto – primi chiarimenti
Facoltà delle lavoratrici di astenersi per 5 mesi dopo il parto
Con il messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019, L’Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito alla facoltà per la lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 485, L. 145/2018.
In tal senso, si ricorda che l’art. 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio) garantisce alle lavoratrici “la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.”
L’Inps ha precisato che, fino al momento dell’emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell’applicazione “Gestione Maternità”, al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, le stesse possono esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione. Inoltre, ricorda che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, esclusivamente per via telematica o sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) oppure tramite patronato o Contact center.
Informazioni aggiuntive
Le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale e in busta chiusa, recante la dicitura “contiene dati sensibili”. Tali domande non transiteranno in procedura “Gestione Maternità” fino all’emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti.
Inps: astensione per i 5 mesi
Fonte: Inps