INL: verifiche sui percettori del reddito di cittadinanza.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è impegnato nell’attività di controllo successiva alla concessione del Reddito di Cittadinanza (RdC), con particolare riferimento all’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa “in nero”.
In relazione all’attività di verifica, l’Ispettorato, ritiene utile riepilogare le fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto ex novo per presidiare il corretto adempimento degli obblighi d’informazione che gravano sui percettori del Reddito di Cittadinanza sia all’atto della presentazione della domanda sia durante il corso della fruizione del RdC.
L’articolo 7 del D.L. n. 4/2019, individua le condotte illecite tese ad ottenere o conservare i benefici del Reddito di Cittadinanza. Nello specifico, il comma 2 del predetto articolo, punisce con la reclusione fino a 3 anni “l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari”.
Con la circolare n. 8 del 24 luglio 2019, l’Ispettorato, precisa che “ai fini della configurabilità del reato di cui al comma 2 non rileva lo svolgimento in sé di un’attività lavorativa che risulta compatibile, in termini generali, con la fruizione del Rdc quanto, piuttosto, l’omessa comunicazione del reddito percepito che avrebbe potuto comportare, ove correttamente comunicato, la riduzione o addirittura il venir meno del beneficio”.
Qualora un beneficiario del RdC sia colto in una delle fattispecie di reato previste dall’articolo 7 D.L. 4/2019, oltre all’irrogazione delle sanzioni di carattere penale, l’INPS provvederà all’immediata revoca del sussidio e al successivo recupero di quanto illegittimamente percepito.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’interno della medesima circolare 8/2019, precisa che è disposta la decadenza dalla percezione del Reddito di Cittadinanza quando uno dei componenti del nucleo familiare è sorpreso, durante le consuete attività ispettive, a prestare attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie senza preventiva comunicazione all’INPS.