INL: linee guida sul distacco transnazionale.
La direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato un vademecum in materia di distacco transnazionale.
Il vademecum, richiamandosi al diritto europeo, contiene la definizione di distacco transnazionale; per distacco transnazionale si intende “l’espletamento di una prestazione di servizi sul territorio italiano, da parte di un operatore economico stabilito in un altro Stato membro”.
La definizione di “servizi” si ritrova a sua volta nell’art. 57 del TFUE, in base al quale i servizi comprendono le attività di carattere industriale, commerciale, artigianale e le libere professioni; tale elencazione non ha, però, carattere di esaustività rientrando nella locuzione “prestazione di servizi” un ampio spettro di attività.
Il vademecum chiarisce che un lavoratore è da considerarsi in distacco transnazionale quando è abitualmente occupato, nello svolgimento di una prestazione di servizi, in un altro Stato membro per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile in base ad un evento futuro e certo. Non tutti lavoratori presenti in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano regolarmente (c.d. Stato di stabilimento) sono, però, da considerarsi in distacco transnazionale.
La direzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, nel vademecum, quali elementi connessi al distacco transnazionale di un lavoratore possono divenire oggetto di attività ispettiva.
Si tratta, nello specifico, dei seguenti elementi:
- regolarità amministrativa e documentale del distacco;
- rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione;
- autenticità del distacco.
Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro