Cambiano le regole per l’infortunio in itinere occorso in bicicletta (velocipede), commentate dall’Inail nella circolare n. 14 del 25 marzo 2016.
La Legge di Stabilità 2016, probabilmente con l’intenzione di tutelare l’ambiente, ha previsto l’inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: “L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve intendersi sempre necessitato”.
L’Inail, prima della novità normativa, aveva già disposto che “[…] la valutazione sul carattere “necessitato” dell’uso di tale mezzo di locomozione, per assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto e per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro, costituisse discrimine ai fini dell’indennizzabilità soltanto quando l’evento lesivo si fosse verificato nel percorrere una strada aperta al traffico di veicoli a motore e non invece quando tale evento si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico”.
Con la nuova disposizione, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, l’infortunio in itinere occorso a bordo di una bicicletta, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, è sempre ammesso all’indennizzo (se ricorrono gli altri presupposti previsti dalla legge).
Fonte: Inail