Il decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015) riduce gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende conseguenti al verificarsi di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Denuncia di infortunio e malattia professionale: invio della certificazione sanitaria
Una delle semplificazioni introdotte dal decreto in commento riguarda la certificazione medica che bisogna far pervenire all’Istituto in seguito all’evento da denunciare.
Allo stato attuale, il datore di lavoro che effettua telematicamente la denuncia ha ancora l’obbligo di inviare all’Inail il certificato medico nel caso in cui l’Istituto non lo abbia già ricevuto tramite il soggetto che lo ha redatto oppure tramite il lavoratore.
Il legislatore delegato, con la volontà di ridurre il carico di adempimenti del datore di lavoro, ha modificato l’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965, ponendo il suddetto obbligo di comunicazione esclusivamente a carico del medico certificatore il quale provvederà all’invio telematico, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio. Questa novità sarà operativa decorsi 180 giorni dal 24 settembre 2015.
I datori di lavoro potranno, comunque, reperire telematicamente i dati contenuti nelle suddette certificazioni sanitarie al fine del corretto inserimento degli stessi nella denuncia d’infortunio o di malattia professionale.
Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza
Decorsi 180 dall’entranta in vigore del decreto semplificazioni, il datore di lavoro non dovrà più informare la competente autorità di pubblica sicurezza degli infortuni dai quali derivi la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Quest’obbligo di informazione, che molte volte si traduce in una ricerca senza fine dell’autorità competente (soprattutto nei casi di infortuni in itinere), dovrà essere assolto soltanto per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, ma sarà totalmente a carico dall’Inail (è sufficiente che il datore di lavoro inoltri all’Istituto la denuncia).
L’abolizione del registro infortuni
Il Legislatore delegato è riuscito, dopo anni di tentativi, ad eliminare l’obbligo di tenuta del registro infortuni cartaceo.
L’abolizione dell’obbligo di tenuta sarà, infatti, operativo una volta decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto 151/2015 (24 settembre 2015).
Si ricorda, a tal proposito, che in molte regioni era già stato abolito l’obbligo di vidimazione del suddetto registro, con la conseguente eliminazione del rischio di pesanti sanzioni amministrative per i datori di lavoro.