28 Marzo 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori: la circolare applicativa dell’Inps

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

Come noto, il c.d. Decreto Lavoro, D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013, ha previsto, all’articolo 1, l’istituzione, in via sperimentale, di un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

La citata circolare chiarisce in merito due importanti aspetti. In primo luogo, con riferimento al requisito anagrafico che deve essere posseduto dai lavoratori per i quali trova applicazione il beneficio, essa precisa che l’incentivo riguarda le persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni di età ma non abbiano ancora compiuto 30 anni. In secondo luogo, sulla base dei criteri indicati , che sono quelli definiti con decreto del Ministero del Lavoro del 20 marzo 2013, permette di chiarire che, ai fini della concessione dell’agevolazione, si considerano privi di impiego regolarmente retribuito “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ivi incluse quelle di lavoratori apprendisti. Esso trova, altresì, applicazione per i rapporti di lavoro subordinato , sempre a tempo indeterminato, instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001. Particolare attenzione viene dedicata all’applicazione dell’incentivo nell’ambito dei rapporti di lavoro in somministrazione. Al riguardo, la circolare n. 131/2013, precisa che l’agevolazione spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. Si precisa, tuttavia, che,essendo l’incentivo finalizzato a promuovere l’occupazione e commisurato alla retribuzione, esso non può essere erogato durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore.

In tale ultima situazione, viene, infatti, a mancare sia il requisito dell’occupazione sia la base di commisurazione dell’incentivo stesso (costituita evidentemente dalla retribuzione), posto che l’indennità di disponibilità percepita dal lavoratore somministrato non costituisce retribuzione in senso stretto. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di fruire nuovamente dell’incentivo fino alla sua originaria scadenza.

Rapporti di lavoro esclusi dal campo di applicazione del beneficio

Coerentemente con la finalità dell’incentivo, che è quella di favorire l’occupazione stabile,l’agevolazione non trova applicazione per i rapporti di lavoro intermittente né ripartito. Sono escluse dall’ambito di applicazione del beneficio anche le assunzioni di lavoratori domestici.

Incentivo in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine

In base alle previsioni del Decreto Lavoro, l’incentivo spetta anche nel caso in cui un rapporto di lavoro a termine venga trasformato a tempo indeterminato. In questo caso, è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione. Se il lavoratore, alla scadenza del termine del contratto da trasformare, superasse il limite di età, è possibile anticipare la trasformazione del rapporto in modo da preservare la spettanza del beneficio.

Quanto alla condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito”, essa deve sussistere al momento della trasformazione; conseguentemente, affinché si possa beneficiare dell’incentivo, è necessario che la trasformazione intervenga entro 6 mesi dall’inizio del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza. Si precisa, infine, che l’incentivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato.

Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo previsto dall’articolo 1 della L. n. 99/2013 è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con un massimale mensile di 650 euro per lavoratore.

In merito, la circolare n. 131/2013, precisa che nel caso in cui l’assunzione o la trasformazione non decorra dal primo giorno di calendario, nel primo e nell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo, il predetto massimale dovrà essere frazionato in tanti trentesimi quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento; in tali casi, qualora occorra rapportare l’incentivo ad una quota della retribuzione mensile , anche la base convenzionale di computo dell’incentivo è ridotta ed è rappresentata da tanti trentesimi della retribuzione mensile quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento ( es. data di assunzione 15 ottobre 2013; per il mese di ottobre 2013, il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione di ottobre 2013, nel limite di 368,33 euro).

Una importante precisazione viene effettuata dalla circolare con riferimento ai rapporti di apprendistato. Posto che il nostro ordinamento, con riferimento a tale tipologia contrattuale, già prevede delle agevolazioni rappresentate dalla possibilità di beneficiare di aliquote contributive ridotte rispetto a quelle ordinarie, si afferma che l’incentivo, previsto dall’articolo 1 del Decreto Lavoro, per l’assunzione di un apprendista non può superare mensilmente l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista ( es. per l’apprendista per il quale è dovuta una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione, anche l’incentivo mensile sarà pari all’ 11,61% della retribuzione medesima).

Quanto alla durata dell’incentivo, esso spetta per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Di rilievo, al riguardo, è la specificazione, relativa esclusivamente ai rapporti di lavoro in somministrazione, in base alla quale i periodi in cui il lavoratore non è somministrato presso alcun utilizzatore, per i quali non spetta l’incentivo, non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio.

Decorrenza dell’incentivo

L’incentivo interessa le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013. L’ammissione all’agevolazione è subordinata alla capienza delle risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma; tuttavia, a prescindere dall’esaurimento delle predette risorse, non sarà comunque più possibile presentare domanda per beneficiare dell’incentivo per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.

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