20 Aprile 2024

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Incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori: la circolare applicativa dell’Inps – parte II

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Condizioni di spettanza dell’incentivo

Affinché il datore di lavoro possa fruire dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30, è necessario il rispetto di alcune condizioni. Secondo quanto dispone la circolare n. 131/2013, gli incentivi sono, infatti, subordinati:

  • alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, riguardante: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4, c. 12, 13 e 15 della legge n. 92/2012 ;
  • alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione.;
  • alle condizioni di compatibilità con il mercato interno, previste dagli artt. 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Se per le altre tre condizioni, il provvedimento si limita sostanzialmente a rinviare alle circolari e ai messaggi già pubblicati nonché alla normativa vigente, interessanti chiarimenti sono, invece, forniti con riferimento al requisito dell’incremento occupazionale.

Entrando nel dettaglio, la circolare ribadisce che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione ( o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione). Tale incremento deve essere mantenuto per ogni mese di calendario in cui viene fruito l’incentivo e qualora dovesse venir meno si determinerà la perdita del beneficio per la mensilità di riferimento.

L’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente di poter godere nuovamente dell’agevolazione dal mese in cui il predetto di ripristino si verifica fino alla originaria scadenza del periodo incentivato. Ferma tale regola generale, l’incentivo è comunque applicabile laddove l’incremento non si sia realizzato o non venga mantenuto per : dimissioni del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Come precisato dalla circolare, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto. Quanto ai rapporti di lavoro utili ai fini della valutazione dell’incremento, secondo quanto si apprende dalla circolare, è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con esclusione dei lavoratori assunti in sostituzione di un lavoratore assente, in quanto si computa il lavoratore sostituito, e di quelli impiegati con contratto di lavoro accessorio. Sempre ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale, si precisa che il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Fissati tali principi generali, la circolare detta la disciplina specifica dell’incremento occupazionale a seconda che esso debba essere realizzato e mantenuto a seguito della assunzione o della trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

In particolare, in caso di assunzione a tempo indeterminato, l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali. Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 precedenti l’assunzione. Il secondo termine di confronto è, invece, rappresentato, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione. Infine, per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.

Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento occupazionale richiesto può essere realizzato dalla data di decorrenza della trasformazione – oppure mediante un’assunzione compensativa successiva- entro un mese da tale data. Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del beneficio decorre comunque dalla data della trasformazione.

 

Adempimenti del datore di lavoro

Istruzioni operative per presentare la domanda di ammissione al beneficio

Per poter beneficiare dell’incentivo, occorre seguire un iter piuttosto articolato, scandito da tempistiche ben precise.
In primo luogo, il datore di lavoro deve presentare all’Inps una domanda preliminare di ammissione, in cui dovranno essere indicati i seguenti elementi:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a temine;
  • la ragione di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente avvalendosi del modulo di istanza on line “76-2013”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.

L’Inps, entro tre giorni dall’invio della istanza, comunica, previa verifica della disponibilità delle risorse, che è stato prenotato, in favore del datore di lavoro, l’importo massimo dell’incentivo per il lavoratore indicato nella istanza preliminare. Anche la comunicazione dell’Inps, così come il modulo di istanza on line,è accessibile all’interno della predetta applicazione DiResCo.

Qualora non lo abbia già fatto, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro deve provvedere a stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Infine, quale ultimo adempimento previsto,entro quattordici giorni lavorativi, decorrenti anche in questo caso dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare, mediante apposita funzionalità disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”, l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Riflessi uniemens

In base a quanto disposto dalla circolare, i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, per esporre nel flusso le quote mensili dell’incentivo da porre a conguaglio, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale><DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere esposto il valore “DL76” avente il significato di “incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi dell’art. 1 dl 76/2013”;
  • nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> bisognerà indicare l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori all’autorizzazione del beneficio.

Secondo quanto riporta la circolare, i sistemi informativi centrali provvederanno a verificare mensilmente la reale spettanza dell’incentivo (e quindi la corretta esposizione dell’elemento 76 nell’Uniemens) ; tuttavia, innovando rispetto alla prassi seguita finora in materia di incentivi all’assunzione, si precisa che tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.

Infine, qualora occorra restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

  • nell’ elemento <CausaleADebito> dovrà essere esposto il codice causale “M300” avente il significato di “Restituzione incentivo under30, di cui all’art. 1 dl 76/2013”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

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