Con la circolare n. 31 del 28 luglio 2014, l’Inail fa il punto sulle sanzioni civili connesse all’impiego di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, occupati senza preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro (c.d. “lavoro nero”).
In particolare, l’Istituto ricorda che l’aumento del 50 per cento è venuto meno a seguito dell’articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che ha modificato dal 24 settembre 2015 le disposizioni sanzionatorie in tema di lavoro e legislazione sociale.
Pertanto, come già illustrato con la nota Direzione Centrale Rischi 5 novembre 2015, prot. n. 7465, per le violazioni commesse a partire dal 24 settembre 2015, l’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi assicurativi è calcolato nella misura prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Ne consegue che, anche in caso di accertamento di lavoro sommerso, qualora al momento dell’accertamento ispettivo sia scaduto il termine di legge per la dichiarazione delle retribuzioni afferenti l’anno o il minor periodo di riferimento e per il conseguente versamento del premio dovuto per lo stesso periodo, trova applicazione, al pari delle altre tipologie di evasione contributiva, esclusivamente la sanzione civile pari al 30 per cento in ragione d’anno del premio evaso fino al tetto massimo del 60 per cento oltre il quale sono dovuti gli interessi di mora.
Il suddetto regime, tuttora vigente, si applica a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015.
Fonte: Inail