Con la circolare n. 52 del 30 aprile 2015, l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla riduzione (art. 1, comma 128, legge 147/2013) dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento al 2015.
Nello specifico, per l’anno 2015, la suddetta riduzione è stata fissata nella misura pari al 15,38% con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 14 gennaio 20152 , che ha approvato la determina Inail n. 327 del 3 novembre 2014.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per l’anno 2015 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2013 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2015. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2015 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.
Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1 luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.
Fonte: Inail