Con la circolare n. 51 del 29 aprile 2015, l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione.
Nello specifico, con il Decreto ministeriale del 3 marzo 2015 è stata approvata la determina del Presidente dell’Inail n. 286/ 2014 avente ad oggetto la “Proposta di nuovo testo dell’art. 24 del Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal Decreto ministeriale 3 dicembre 2010”.
Il suddetto decreto fissa le nuove percentuali dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione in relazione alla dimensione dell’azienda, espressa dal numero dei lavoratori–anno del periodo.
Rimane invariata la precedente disciplina per quanto concerne i requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, in merito ai quali si fa rinvio alla circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.
Le nuove percentuali dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione disposte dal Decreto ministeriale 3 marzo 2015 si applicano per la definizione delle istanze presentate per l’anno in corso e la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per l’anno 2015.
Per effetto del citato decreto, infine, l’Istituto provvederà ad inoltrare, tramite PEC, un provvedimento di rettifica con le nuove percentuali di riduzione alle ditte eventualmente già destinatarie di un provvedimento di accoglimento definito con le previgenti aliquote di riduzione.
Fonte: Inail