Con la Circolare n. 12/2017, l’Inail fornisce i dati relativi alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
Si ricorda, infatti, che il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2016, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori, per l’anno 2017.
sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
1. Stati membri dell’Unione Europea6 : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia7 , Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera.
3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
- Argentina,
- Australia (Stato del Victoria),
- Brasile,
- Canada (provincia dell’Ontario; provincia del Quebec),
- Capoverde,
- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),
- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia e Vojvodina, Montenegro, Kosovo),
- Principato di Monaco,
- San Marino,
- Santa Sede,
- Tunisia,
- Turchia,
- Uruguay,
- Venezuela.
Sono escluse dal suddetto sistema di calcolo le altre tipologie di rapporto di lavoro, come le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali, il cui premio è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
Fonte: Inail