Con la circolare n. 5 del 24 gennaio 2017, l’Inail fornisce le indicazioni operative riguardanti la sospensione dei termini per i soggetti colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016, operanti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti, all’assicurazione obbligatoria, danneggiati dagli eventi sismici del 2016:
– operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 1;
– operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 2, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
– operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che dichiarino all’Inail l’inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.
Nello specifico, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei territori indicati negli allegati citati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
Invece, in caso di accentramento, la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma.
Sono sospesi i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016 con scadenza 16 novembre 2016 e al premio di autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.
Con riguardo alle modalità di sospensione si rinvia alla circolare in commento e alla n. 41 del 2016.
Fonte: Inail