Con determinazione del Presidente n. 328 del 3 novembre 2014, l’Inail stabilisce l’addizionale dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento del fondo per le vittime dell’amianto, a partire dall’anno 2014.
Nello specifico, l’addizionale è pari:
- all’ 1,33% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’art. 3, comma 3, del D.I. n. 30/2011 citato in premessa;
- allo 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del Settore Navigazione (ex IPSEMA) di cui all’art. 3, comma 4 del citato D.I. n. 30/2011, come meglio specificate nella citata circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011.
Inoltre, con il provvedimento in questione, vengono confermati i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, così come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.I. n. 30/2011.