24 Aprile 2024

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Il contributo sui licenziamenti

Il contributo di licenziamento stato introdotto dalla Legge 92/2012 (Riforma Fornero) e successivamente la materia è stato oggetto di modificazione da parte della Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012).
Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto all’Aspi, a partire dal 1° gennaio 2013. Il contributo è dovuto indipendentemente dal requisito contributivo del dipendente, pertanto anche in caso di interruzione di rapporto di lavoro che teoricamente darebbe diritto al trattamento ASPI, ma che nei fatti non genererà alcun trattamento in quanto il dipendente non soddisfa i requisiti di accesso all’ammortizzatore sociale.

Esclusioni dal contributo

Sono escluse dall’obbligo contributivo:

  • le dimissioni (salvo eccezioni di seguito illustrate);
  • le risoluzioni consensuali (salvo eccezioni di seguito illustrate);
  • il decesso del lavoratore.

E’ da sottolineare che in caso di dimissioni per giusta causa e le dimissioni di lavoratrice durante il periodo di protezione dal licenziamento, di cui all’art. 55 del Dlgs 368/2001 (fino all’anno di vita del bambino), il contributo è dovuto in quanto queste casistiche sono assistite dall’Aspi. Tale esclusione opererebbe anche per il padre lavoratore, allorquando fruisse del congedo di paternità in luogo della madre.
Per quanto attiene l’ipotesi di risoluzioni consensuali, è da ricordare che in caso di procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro, di cui all’art. 1 comma 40 della L. 92/2012, la contribuzione rimane dovuta, infatti in caso di esito positivo della conciliazione con previsione della risoluzione consensuale, è espressamente previsto il diritto del lavoratore al trattamento Aspi.

Esistono, inoltre, delle cause di esclusione temporanee:

  • fino al 31 dicembre 2016 per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di ingresso nelle procedure di mobilità;

e inoltre, per il periodo 2013-2015:

  • nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in ottemperanza a clausole sociali che garantiscono la continuità di occupazione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Restano, infine escluse dal contributo le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali all’interno delle procedure ex artt. 4 e 24 della L. 223/91, nonché in caso di processi di riduzione del personale dirigente conclusi con le organizzazioni stipulanti il contratto collettivo di categoria.

Misura del contributo

Il contributo è pari al 41% del massimale mensile del trattamento Aspi. Ricordiamo che prima della modifica da parte della legge di stabilità 2013, la misura era del 50 % della prima mensilità del trattamento Aspi spettante al dipendente. Tale modifica, se da un lato semplifica la determinazione del contributo, dall’altro porta una discrasia tra part time e full time, in quanto come affermato dall’Inps, in caso di dipendenti con rapporto part time l’importo del contributo non varia.
La misura del contributo per l’anno 2013, quindi, è di euro 483,80, (massimale 1.180,00 x 41%). Per gli anni a seguire l’importo verrà aggiornato in base alla variazione ISTA dei prezzi al consumo.

L’importo di euro 483,80 è dovuto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del dipendente, nel massimo di 36 mesi, per cui la misura massima del contributo è pari, per il 2013, a euro 1.451,40.
Chiarisce l’Inps che l’importo del contributo è da rideterminare in proporzione ai mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando mesi interi quelli in cui la prestazione abbia superato i 15 giorni di calendario. E’ da evidenziare che tale ipotesi è prevista esplicitamente dalla circolare solo nel caso di rapporto di lavoro inferiore ai 12 mesi, ma riteniamo lo stesso criterio ovviamente utilizzabile per la quantificazione del contributo totale, ogni volta in cui ci troveremo a gestire frazioni di anno, nei 36 mesi massimi di computo del contributo.

Calcolo dell’anzianità aziendale

Fondamentale diventa, quindi, la determinazione dell’anzianità aziendale. La circolare prevede che nell’anzianità si debbano includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Nel caso di rapporto a tempo determinato trasformato senza soluzione di continuità a tempo indeterminato, il contributo andrà determinato sull’anzianità complessiva del dipendente, quindi considerando il periodo a tempo determinato. Inoltre la circolare ricorda che, così come previsto dalla norma di legge, in caso di trasformazione del rapporto da determinato a indeterminato, in cui sia avvenuta la restituzione del contributo dell’1,4% (contributo aggiuntivo Aspi per il tempi determinati), anche in questo caso il rapporto a termine viene calcolato nell’anzianità di servizio, sommandolo al periodo a tempo indeterminato.
Sono esclusi dalla determinazione dal computo dell’anzianità i periodi di congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del Dlgs 368/2001.

Risvolti operativi

In ultimo l’Inps fornisce nella circolare in commento le modalità operative per adempiere all’obbligo del versamento. Il versamento deve essere fatto entro il termine di assolvimento dei contributi relativi alla denuncia del mese successivo a quello di cessazione, quindi a esempio in caso di cessazione del rapporto in data 20 maggio 2013, il contributo andrà versato con la denuncia uniemens di giugno 2013, e quindi entro il 16 luglio 2013.
Ai fini del versamento è stato istituito il nuovo codice M400, da esporre nell’elemento Unimens DatiRetriutivi – AltreADebito – CausaleADebito, con il relativo importo dovuto.
In caso di corresponsione di contributi arretrati gli stessi andranno valorizzati con il nuovo codice M401, da utilizzare nella denuncia aziendale.

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