23 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

Ambito di applicazione del contributo

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto, al termine del congedo di maternità, dalla madre lavoratrice che intenda avvalersi, alternativamente, di servizi di baby sitting o di servizi per l’infanzia, presso strutture pubbliche e private accreditate, negli undici mesi successivi alla fine del periodo di congedo obbligatorio.

L’accesso al beneficio è consentito esclusivamente alle madri, anche adottive o affidatarie, sia lavoratrici dipendenti, sia iscritte alla gestione separata , per i bambini già nati ( o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda, attualmente in attesa di pubblicazione.

Con riferimento alla Gestione Separata, la circolare n. 48/2013 precisa che, destinatarie della tutela, sono tutte le lavoratrici, ivi incluse le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
Risultano, pertanto, escluse dall’ambito di applicazione della normativa, le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione ( coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250). Sono, altresì, escluse dal beneficio per espressa previsione ministeriale: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati nonché quelle che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.

Il contributo può essere richiesto anche per più figli o nascituri a condizione che per ciascuno di essi ricorrano le condizioni sopra illustrate. In tale caso la domanda dovrà essere presentata per ciascun figlio o nascituro.

Importo e durata del beneficio

L’importo del contributo è di 300 euro mensili, da riproporzionare in caso di lavoro part-time in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Tale beneficio può essere erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Conseguentemente per ogni quota mensile di contributo richiesta viene ridotto di un mese il periodo di congedo parentale di cui la lavoratrice può godere. Una disciplina specifica è prevista per le lavoratrici iscritte alla gestione separata che possono usufruire del contributo per un periodo massimo di soli tre mesi.

Presentazione della domanda

Per beneficiare del contributo, le lavoratrici interessate devono inviare la domanda all’Inps in maniera esclusivamente telematica, accedendo direttamente al sito web istituzionale, www.inps.it, e osservando il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN – Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito – Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.

    In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

  1. specificare se intende beneficiare del contributo per il pagamento del servizio di baby sitting o per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia, indicando, in quest’ultimo caso, anche la struttura presso cui ha iscritto il minore, la quale deve essere necessariamente presente nell’apposito elenco gestito dall’Inps ;
  2. indicare il periodo in cui intende fruire del beneficio, specificando il relativo numero di mesi;
  3. dichiarare di rinunciare ad un corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
  4. dichiarare di aver presentato una dichiarazione ISEE valida.

Dopo la compilazione, la domanda potrà essere inviata immediatamente oppure salvata, utilizzando l’apposita funzionalità presente nella procedura.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, a seguito del quale l’istanza non potrà più essere corretta ma solamente cancellata ed eventualmente ripresentata. Resta inteso che, ai fini della validità della richiesta, dovrà essere rispettato il termine ultimo di presentazione della domanda, così come definito dal bando.
Una volta scaduto il predetto termine, l’Inps provvederà a redigere la graduatoria in base all’Isee dichiarato, accordando priorità ai nuclei familiari con indicatore di valore inferiore. A parità di ISEE verrà considerato l’ordine di presentazione della domanda.

Erogazione del contributo e adempimenti connessi

L’erogazione del beneficio alle lavoratrici che risulteranno essere in posizione utile in graduatoria avverrà con modalità diverse a seconda della prestazione prescelta.
Nel caso in cui il contributo sia utilizzato per fruire della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, infatti, lo stesso sarà erogato mediante pagamento diretto alla struttura indicata nella domanda, dietro esibizione, da parte di quest’ultima, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Diversamente, alle lavoratrici madri che abbiano scelto di utilizzare il contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, l’Inps erogherà 300 euro in buoni lavoro (voucher), per ogni mensilità di congedo parentale a cui si decide di rinunciare.
I voucher potranno essere ritirati dalla madre lavoratrice,in parte o in un’unica soluzione, presso la sede provinciale Inps territorialmente competente, individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo ( se diverso dalla residenza) dichiarato nella richiesta di ammissione al beneficio.

Prima di avvalersi del servizio di baby sitting , la madre lavoratrice è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, nella quale deve indicare : il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di lavoro, le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

    Tale comunicazione dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

  • contact center Inps/Inail (tel. 803.164 oppure tel. 06164164)
  • fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL;
  • sito www.inail.it/Sezione ‘ Punto cliente’
  • la sede Inps di riferimento.

Tramite gli stessi canali, la lavoratrice madre dovrà,inoltre, effettuare le eventuali comunicazioni di variazione, necessarie nel caso in cui la prestazione venga annullata o spostata in altra data.
Al termine della prestazione lavorativa, la madre lavoratrice – prima di consegnare i voucher alla prestatrice – ha l’onere di intestarli, scrivendo su ognuno di essi, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e apponendo la propria firma.
La prestatrice del servizio di baby sitting potrà riscuotere il corrispettivo dei buoni così ricevuti presso qualsiasi ufficio postale, previa esibizione di un valido documento di identità.

Decreto ministeriale 22 dicembre 2012 >>
Circolare numero 48 del 28/03/2013 >>
Legge n. 92 del 2012 >>

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