24 Aprile 2024

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Il contratto di lavoro a tempo determinato alla luce delle novità apportate dal Decreto Lavoro

Contratto a termine “acausale”

Il Decreto Lavoro interviene, in primo luogo, sulla disciplina del contratto acausale, con il quale è possibile instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ordinariamente richieste per l’apposizione del termine al contratto stipulato con il lavoratore.

Il ricorso a tale istituto, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla Legge n. 92/2012, viene ammesso attualmente in due distinte ipotesi.

La prima, contemplata dal novellato art. 1, comma 1 bis, lett a) del D.Lgs. n. 368/2001, ripropone sostanzialmente quanto già previsto dalla Riforma Fornero. Ai sensi di tale lettera, è, pertanto, possibile stipulare un contratto acausale, per la durata massima di dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, in occasione del primo rapporto a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Ciò vale anche nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.

Al riguardo è opportuno precisare che, secondo le indicazioni ministeriali fornite in sede di prima applicazione della norma , l’espressione “primo rapporto a tempo determinato” va intesa nel senso di primo rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le medesime parti.

Con riferimento a questa prima ipotesi, è possibile conclusivamente affermare che il Decreto Lavoro non apporta modifiche sostanziali, limitandosi ad aggiungere, rispetto alla normativa previgente, che la durata massima del contratto acausale è comprensiva di eventuale proroga dello stesso.

La seconda ipotesi in cui è possibile stipulare un contratto a termine senza indicare la causale giustificatrice è contenuta nell’art. 1, comma 1 bis, lett. b) del D.Lgs. n. 368/2001. In base alla nuova formulazione della norma, il contratto acausale può essere stipulato in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Come precisato dalla circolare n. 35/2013, la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto acausale va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore. Conseguentemente i contratti collettivi, anche aziendali, potranno prevedere, ad esempio, che il contratto acausale possa avere una durata maggiore di dodici mesi ovvero che lo stesso possa essere stipulato anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato.

Alla luce di quanto esaminato, dunque, si può sinteticamente concludere che il Decreto Lavoro delinea due tipi di contratto acausale:

  • il primo, di cui alla lettera a), comma 1 bis, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 , stipulabile in caso di primo rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e datore di lavoro per la durata massima di 12 mesi comprensiva di eventuale proroga;
  • il secondo, di cui alla lettera b), comma 1 bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, stipulabile nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva.

 

Proroga dei contratti “acausali”

Con l’abrogazione del comma 2 bis dell’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001, il Decreto Lavoro introduce di fatto la possibilità di prorogare il contratto acausale, il quale, secondo quanto precisato dal Ministero nella circolare n. 35/2013, potrà comunque avere la durata massima complessiva di dodici mesi, fermo restando il ricorso ai c.d. periodi cuscinetto.

Dai chiarimenti ministeriali emerge una disciplina unitaria della proroga del contratto “acausale”, sebbene sarebbe stato opportuno e coerente con quanto previsto dall’art. 1, c. 1 bis, lett. b) del D.Lgs. n. 368/2001 lasciare alla contrattazione collettiva la facoltà di disciplinare anche quest’aspetto.

Sempre in materia di proroga del contratto “acausale”, la circolare ministeriale precisa che la stessa può riguardare anche contratti sottoscritti prima del 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013.

Periodi cuscinetto e contratto “acausale”

Con il Decreto Lavoro, il Legislatore chiarisce che i c.d. “periodi cuscinetto”, che consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato oltre il termine di scadenza del contratto, sono applicabili anche con riferimento al contratto “acausale”. Ferme diverse disposizioni, eventualmente previste dalla contrattazione collettiva, pertanto, il contratto acausale potrà avere una durata massima di dodici mesi e cinquanta giorni, superati i quali si trasformerà in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Appare ovvio che, anche in questo caso, troveranno applicazione le maggiorazioni retributive dovute al lavoratore per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo, e ,al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Abrogazione dell’obbligo di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro a termine

A seguito della novella legislativa, viene abrogato l’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego la continuazione di fatto, attraverso l’utilizzo dei periodi cuscinetto, del rapporto a tempo determinato oltre il termine inizialmente stabilito.

Resta, invece, ferma l’obbligatorietà della comunicazione, da effettuarsi entro 5 giorni, della proroga del termine del contratto a tempo determinato e della eventuale trasformazione di quest’ultimo a tempo indeterminato.

Intervalli tra due contratti a termine

Il Decreto Lavoro, modificando l’assetto normativo delineato dalla Riforma Fornero, interviene incisivamente sugli intervalli da rispettare nel caso in cui vengano sottoscritti successivi contratti a tempo determinato. Tali intervalli vengono ripristinati a 10 o 20 giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi. Viene così ridotta la durata delle pause tra un contratto e l’altro, che era stata fissata dalla L. n. 92/2012 in 60 e 90 giorni.

Nella circolare n. 35/2013, il Ministero precisa che i nuovi intervalli trovano applicazione per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugno 2013, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.

In materia di successione tra contratti a termine, particolarmente interessante appare, infine, la previsione secondo la quale le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine, nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzione di continuità, non trovano applicazione:

  • nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;
  • in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La nuova formulazione dell’art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 368/2001, apre pertanto nuovi scenari, riconoscendo alla contrattazione collettiva, anche aziendale, ampie possibilità, potendo la stessa prevedere ipotesi di “azzeramento” degli intervalli tra un contratto a termine ed il successivo.

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