19 Aprile 2024

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Il congedo straordinario retribuito: un approfondimento

Finalità del congedo straordinario

La finalità del congedo straordinario è quella di assistere un familiare disabile in situazione di gravità (non è sufficiente, dunque, l’accertamento del solo handicap). Lo stato di handicap grave è definito dall’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 e sarà questo il riferimento normativo da ricercare sul verbale rilasciato dall’apposita commissione sanitaria operante presso l’ASL, al fine di comprendere se ci sono gli estremi o no per la concessione del congedo straordinario (analogo discorso può essere fatto per i permessi legge 104). Se sul verbale lo stato di handicap è, quindi, accertato ai sensi dell’art. 3, comma 1 non si potrà beneficiare né di permessi legge 104 per assistenza né del congedo straordinario.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire del congedo straordinario i seguenti soggetti nell’ordine sotto riportato:

1. coniuge convivente della persona disabile;

2. genitore (anche adottivo o affidatario);

3. uno dei figli conviventi della persona disabile;

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi;

5. un parente o affine entro il terzo grado (sempre convivente).

La gerarchia dei soggetti che possono fruire del congedo è rigida, nel senso che il beneficiario di grado inferiore può fruire del congedo solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto di grado superiore.

Durata del congedo straordinario

La durata massima del congedo straordinario è pari a due anni (che possono essere anche non continuativi e, in tal caso, se dovessero esserci periodi frazionati sentiamoci perché ci sono regole specifiche da seguire).

Richiesta del congedo straordinario

Per poter usufruire del congedo straordinario il lavoratore, in possesso dei requisiti di legge, deve presentare domanda all’Inps in modalità telematica. Nel caso di specie, per assistere figli con disabilità grave il modello al quale fare riferimento è il seguente: HAND4 – COD. SR10. La domanda, nello specifico, può essere presentata direttamente dal portale dell’Inps (accesso tramite PIN), per mezzo del contact center dell’istituto o degli intermediari dello stesso. Nella circolare Inps n. 64/2001 si precisa che “il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”. Pur esistendo un potere datoriale in merito, il nostro consiglio è, comunque, quello di non ostacolare la richiesta della dipendente e di procedere al riconoscimento del congedo a partire dalla data indicata sulla domanda di presentazione.

Elementi ai quali il datore di lavoro e il lavoratore devono prestare attenzione

Ricapitolando quanto sopra detto, il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

• presenza della connotazione di gravità dello stato di disabilità (non basta, infatti, la sola disabilità semplice);

• non ricovero a tempo pieno presso una struttura ospedaliera del disabile per il quale si richiede la fruizione del congedo straordinario ad eccezione delle ipotesi previste dalla circolare n 28/20121 ;

• la convivenza tra il soggetto disabile e il lavoratore che richiede il congedo (stessa residenza di norma);

• che il congedo straordinario o i permessi legge 104 non siano stati riconosciuti già ad un altro lavoratore avente diritto per lo stesso disabile.

A cura di La Rocca e Associati S.p.a.

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