19 Aprile 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore

Come precisato dal Decreto del Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013, la disciplina del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore si applica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013 ed è estesa anche al padre adottivo o affidatario.
Entrando nel dettaglio, il comma 24 dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012 sancisce l’obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per un giorno, entro il quinto mese di vita del bambino (c.d. congedo obbligatorio). Sempre entro il medesimo termine, il lavoratore padre potrà, inoltre, decidere di fruire del congedo facoltativo, consistente nella possibilità di assentarsi dal lavoro per uno o due giorni anche continuativi, a condizione, però, che la madre lavoratrice scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità.

Conseguentemente, in caso di congedo facoltativo, il termine finale del congedo post-partum della madre verrà anticipato di un numero di giorni pari a quelli fruiti dal padre.
Come chiarito agli artt. 1 e 3 del Decreto Ministeriale, il congedo obbligatorio e quello facoltativo sono fruibili dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione dal lavoro della madre lavoratrice e non possono essere frazionati ad ore.

Per quanto riguarda gli adempimenti formali, per poter beneficiare del congedo obbligatorio o facoltativo, il padre lavoratore dovrà comunicare, in forma scritta ed almeno quindici giorni prima, al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, rimanendo in capo alla parte datoriale l’obbligo di comunicazione all’Inps.
Nell’ipotesi di congedo facoltativo, inoltre, alla richiesta del lavoratore dovrà essere allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. In quest’ultimo caso la predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Quanto al trattamento economico e normativo spettante,infine, l’articolo 2 del Decreto ministeriale prevede che durante i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo il padre lavoratore abbia diritto a percepire un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.
Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale, invece, il Ministero rinvia a quanto già previsto dal Decreto Legislativo n.151/2001 (c.d. Testo Unico sulla Maternità e Paternità) per il congedo di paternità.

 

Contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto dalla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, per pagare le spese dell’asilo nido o servizi di baby-sitting.
La misura del beneficio è pari a 300 euro mensili, fruibili per un massimo di 6 mesi ed erogati attraverso due modalità diverse a seconda della scelta effettuata.

L’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre, prevede, a tale ultimo proposito, che il contributo per il servizio di baby-sitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher) mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati si prevede un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino al raggiungimento dell’importo mensile di 300 euro.
E’ importante sottolineare che la scelta di avvalersi del contributo per alcune mensilità si pone come alternativa a quella di fruizione di un corrispondente periodo del congedo parentale. Si prevede, infatti, all’articolo 9 del Decreto predetto, che per ogni quota mensile di contributo richiesta venga ridotto di un mese il periodo di congedo parentale di cui il lavoratore può godere. In ogni caso, la richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte dell’astensione facoltativa predetta, essendo ciò espressamente previsto dal Decreto.

Quanto alle modalità di ammissione, in attesa di apposite istruzioni da parte dell’Inps,in linea generale, il Ministero stabilisce che, per accedere al contributo, la lavoratrice interessata debba presentare la propria domanda tramite gli appositi canali telematici delineati dall’Istituto, precisando per quali servizi intende richiedere il beneficio e per quante mensilità intende usufruirne, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
Il beneficio verrà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE), dando priorità ai nuclei familiari con ISEE minore.

Infine, per quanto concerne l’ambito di applicazione del beneficio in questione, il Decreto Interministeriale prevede alcune esclusioni e limitazioni. Ai sensi dell’art 7 del provvedimento, infatti, non sono ammesse al beneficio la madri lavoratrici che, con riferimento al figlio per il quale intendono effettuare la richiesta, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati nonché quelle che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.
Limitazioni sono, invece, previste per le lavoratrici iscritte alla gestione separata che possono richiedere il contributo fino ad un massimo di tre mesi mentre per le lavoratrici part-time si prevede un riproporziona mento del beneficio, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

 

Le nuove misure di sostegno alla genitorialita’ nel pubblico impiego

Le nuove misure di sostegno alla genitorialità non risultano applicabili ai dipendenti pubblici, così come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere del 20 febbraio 2013, essendo necessaria a tal fine l’approvazione di un’apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Legge n. 92/2012 >>
Parere del dipartimento della funzione pubblica >>
Decreto ministeriale del 22 dicembre 2012 >>

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