19 Aprile 2024

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Gli infortuni durante la missione o trasferta: le indicazioni dell’Inail per l’indennizzabilità

Che gli infortuni avvenuti durante la trasferta possano essere considerati in occasione di lavoro, e pertanto ricondotti a infortuni sul lavoro, è quello che in estrema sintesi si evince dalla lettura della circolare n. 52 emanata lo scorso 23 ottobre dall’Inail.

A seguito di numerosi quesiti ricevuti dall’Istituto, sull’argomento della trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e trasferta, l’Inail affronta l’argomento complessivo delle diverse situazioni in cui si può venire a trovare il dipendente, e il loro rapporto con l’indennizzabilità degli eventuali infortuni occorsi.

Al fine di rendere più chiara l’interpretazione fornita, l’Istituto ribadisce nella circolare il concetto di “occasione di lavoro”. Infatti il concetto originale di occasione di lavoro, secondo cui la prestazione assicurativa doveva essere condizionata alla riconduzione dell’evento a un rischio specifico, si è evoluto, grazie alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in un concetto che rende indennizzabili tutti gli infortuni derivanti da rischi connessi con il lavoro.

La stessa giurisprudenza individua, come unico limite a tale riconoscimento, il c.d. rischio elettivo, che è ravvisabile in presenza di un comportamento volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli che sono i rischi della sua normale attività lavorativa, che determina una causa interruttiva di ogni nesso fra il lavoro, il rischio e l’evento che ha generato l’infortunio (Cass. n. 11417/2009, Cass. n. 15047/2007, Cass. n. 15312/2001, Cass. n. 8269/1997).

L’altro concetto chiarito dall’Inail in apertura della circolare, sempre legato agli spostamenti del lavoratore è quello dell’infortunio in itinere. In particolare, ricorda l’istituto, che la giurisprudenza nel tempo ha riconosciuto un’estensione della copertura assicurativa nel caso in cui il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale all’attività lavorativa, e quindi legando all’attività lavorativa lo spostamento tra la dimora del dipendente e il luogo della prestazione lavorativa. Oltre che su base giurisprudenziale, la tutela infortunistica viene riconosciuta oggi sulla base dell’art. 12 del Dlgs 38/2000. Secondo il dettato di legge, quindi, vengono riconosciuti come sul lavoro gli infortuni occorsi al dipendente, nel normale tragitto casa lavoro, senza che questi non aggravi i rischi connessi alla percorrenza, per esigenze personali, e quindi senza interrompere il collegamento tra il lavoro e la percorrenza. Come noto, quindi, per essere riconosciuto l’infortunio in itinere, occorre che si verifichi nel tragitto casa lavoro, coprendo il percorso a piedi o con l’utilizzo del mezzo pubblico, o del mezzo privato se necessario.

L’infortunio in trasferta

Fatte tali premesse, l’istituto nella circolare si concentra sulla specificità degli accadimenti che possono interessare il dipendente, quando è chiamato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo diverso da quello abituale.
Al fine di fare ordine sulla materie, l’Inail distingue tra:

  • Infortunio occorso durante il tragitto dall’abitazione del dipendente al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa;
  • Infortunio occorso durante lo spostamento per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta l’attività lavorativa;
  • Infortunio occorso nella stanza dell’albergo.

Infortunio occorso durante il tragitto dall’abitazione del dipendente al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa

Tale accadimento, si differenzia dall’infortunio che può avvenire al dipendente nel tragitto tra la sua dimora abituale e la sede di lavoro, in quanto il dipendente che si trova in trasferta, affrontando il tragitto che lo porta dall’abitazione al luogo dove svolgere l’attività lavorativa durante la trasferta, si trova in una situazione imposta dal datore di lavoro, con la conseguenza che già il fatto che il dipendente si trovi in trasferta, connoti il fatto che quel trasferimento è funzionalmente collegato con l’attività lavorativa, e questo fin dall’inizio della trasferta, e fino alla sua conclusione.

Sottolinea l’Istituto che non sarebbe riconosciuto come infortunio l’evento che avvenga con modalità e circostanze in cui non si possa ravvisare alcun collegamento con l’attività svolta in trasferta, e quindi tutte le volte in cui il lavoratore, per sua scelta, si espone a un rischio diverso o aggravato, rispetto a quello normale.
Pertanto, secondo l’Inail, le uniche cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta sono:

  • nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
  • nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

Infortunio occorso durante lo spostamento per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta l’attività lavorativa

Identiche considerazione riguardano tali tipologie di infortunio, in quanto tali spostamenti rispondo al principio per cui il lavoratore effettua tale spostamento, non per una libera scelta ma in funzione dell’attività svolta, e quindi collegata con essa.

Infortunio occorso nella stanza dell’albergo

L’infortunio avvenuto all’interno della stanza dell’albergo, non può essere ricondotto, secondo l’Istituto all’infortunio avvenuto dell’abitazione privata. Se così fosse, tale evento non sarebbe indennizzabile, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sulla base di due elmenti:

  1. la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”;
  2. il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.

Richiamando quanto già detto in precedenza, invece, gli infortuni avvenuti durante la trasferta sono indennizzabili, in quanto il dipendente si trova nel compimento di atti che sono prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa.
Seguendo quindi tali principi, gli infortuni avvenuti nella stanza d’albergo non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in quanto il soggiorno in albergo è evidentemente una necessità legata alla trasferta, e perciò connesso con l’attività lavorativa, ed inoltre perché il dipendente sulla stanza d’albergo non ha lo stesso controllo delle condizioni di rischio, che ha nella propria abitazione. Pertanto sono da indennizzare anche gli infortuni avvenuti in tali circostanze.

In sintesi, dalla lettura della circolare, evince che tutti gli infortuni occorsi al dipendente, durante la trasferta, sono meritevoli di tutela, nei soli limiti delle eccezioni esposte. Tale intendimento da parte dell’Istituto, appare assolutamente coerente con l’impianto normativo e giurisprudenziale attuale, ma sarà comunque necessaria una stretta sorveglianza da parte dell’Inail al fine di prevenire situazioni di abuso, che si possono verificare in situazioni in cui il datore di lavoro non ha un completo controllo di tutti i fattori di rischio a cui è esposto il dipendente.

Fonti
DPR n. 1124/1965
DLgs n. 38/2000
Linee guida Inail dell’8 luglio 1999

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