Con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, l’Inps fornisce indicazioni circa la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola– nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Particolarmente interessanti poi, sono le precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.
Nello specifico, l’Istituto ricorda che Legge “Fornero” ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, le norme che disciplinano la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, precisa l’Inps, i lavoratori oggetto di licenziamento collettivo licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’1 gennaio 2017, giorno successivo alla data di licenziamento.
Fonte: Inps