29 Marzo 2024

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Gestione separata: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014

L’Inps, nella circolare n. 18 del 4 febbraio 2014, illustra per la gestione separata le aliquote contributive, le aliquote di computo, il massimale e minimale per l’anno 2014.
Come noto, la Legge di stabilità 2014 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia elevata al 22 per cento, mentre, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014, l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, restano confermate le disposizioni vigenti che hanno previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Le predette aliquote del 27,72, del 28,72 e del 22,00 per cento, sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2014 è pari a euro 100.123,00.

Infine, per quanto riguarda l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, l’istituto comunica che per l’anno 2014 tale minimale è pari ad euro 15.516,00.

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