25 Aprile 2024

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Esonero contributivo e casi particolari: i chiarimenti dell’Inps

Con la Circolare n. 178 del 2015, l’Inps fornisce alcuni interessanti chiarimenti sulla possibilità di fruire dell’esonero contributivo triennale, previsto dalla Legge di Stabilità n. 190/2014, in casi particolari quali: cessione di contratto a tempo indeterminato; trasferimento d’azienda; presenza di diversi rapporti di lavoro part-time; assunzione di un lavoratore che non ha superato il periodo di prova presso un altro datore di lavoro; instaurazione di un rapporto di lavoro con un dipendente avente un precedente rapporto di lavoro subordinato all’estero; appalto.

L’Inps esplicita, inoltre, un principio già chiaro alla luce del tenore letterale della norma istitutiva dell’esonero. Si precisa, infatti, che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali ad esempio il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma. Tale precisazione evidenzia ancora una volta come la finalità della norma sia quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, distinguendosi così da altre leggi istitutive di incentivi e agevolazioni volte a creare nuova occupazione.

Ciò premesso, si illustrano di seguito le istruzioni dell’Istituto, da seguire in presenza di casistiche particolari.

Cessione individuale di contratto e trasferimento di azienda

Secondo quanto precisato dall’Inps, nel caso di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale ipotesi si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario. Con tale chiarimento, la Circolare n. 178/2015 scioglie definitivamente ogni dubbio esistente in materia, superando i precedenti orientamenti espressi dall’Inps con riferimento al diverso istituto del passaggio diretto.

Analogamente, in caso di trasferimento d’azienda, l’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario, per il periodo non goduto dal cedente.

Rapporti di lavoro part-time

Ferme restando le condizioni generali previste per il beneficio dell’esonero, nel caso in cui il lavoratore sia assunto con contratto part-time presso due diversi datori di lavoro, è possibile fruire dell’agevolazione in relazione ad entrambi i rapporti, purché quest’ultimi abbiano le medesima la data di decorrenza. In caso contrario, il secondo rapporto di lavoro part-time, intendendosi per tale quello sorto successivamente da un punto di vista cronologico, non può dar luogo alla fruizione dell’incentivo, non sussistendo, in capo al lavoratore, il requisito dell’assenza nei sei mesi precedenti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Assunzione di un lavoratore dimissionario o licenziato nei sei mesi precedenti durante il periodo di prova

L’Istituto nega la possibilità di fruire dell’esonero per il lavoratore avente un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore medesimo. Con riferimento al patto di prova, l’Inps precisa che, sebbene, in tal caso, il rapporto di lavoro sia sottoposto ad una condizione, consistente nel superamento del periodo di prova, esso si considera a tempo indeterminato sin dall’origine, con conseguente venir meno dell’assenza, in capo al lavoratore, del requisito essenziale per la fruizione dell’esonero triennale.

 Assunzione di un lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero

L’Inps impedisce il godimento dell’esonero contributivo triennale anche nei casi in cui il lavoratore, che si intende assumere, abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione. A tal proposito si può osservare che l’orientamento dell’Inps, seppur chiaro nella sua ratio, potrebbe generare alcune problematiche applicative ed interpretative legate alle diverse nozioni giuslavoristiche presenti nei vari Stati.

Appalto

E’ precluso, infine, l’accesso all’esonero triennale previsto dalla Legge di stabilità, qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato, transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che regola tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

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