Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto del 23 febbraio 2016 che apporta alcune novità in tema di Durc telematico.
Tra le novità si segnala la sostituzione del comma 2 dell’articolo 5, la cui nuova versione prevede che in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Una norma simile alla precedente è stata prevista in tema di amministrazione straordinaria, durante la quale l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura.
Infine, all’art. 2, comma 1 del D. I. 30 gennaio 2015, primo periodo, dopo le parole: «per l’attività edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»
Fonte: Gazzetta Ufficiale