Rimborso 730 – A partire da quest’anno i crediti da 730, di valore superiore a euro 4.000,00, non saranno liquidati dal sostituto di imposta direttamente, se nella dichiarazione 730 del contribuente sono presenti almeno uno tra questi elementi: detrazioni per carichi familiari o credito proveniente da una dichiarazione precedente. In questi casi il credito verrà rimborsato dal direttamente dall’Agenzia delle Entrate, previa verifica della spettanza del credito stesso.
Tale meccanismo di controllo preventivo, introdotto con il comma 586 dell’art. 1 della L. 147/2013, è finalizzato al contrasto dell’erogazione di indebiti rimborsi, sia da parte dei sostituti di imposta, che da parte dell’Agenzia stessa, per i contribuenti privi di sostituto di imposta.
Come chiarito dall’Agenzie delle Entrate, nella Circolare 10/E del 14 maggio 2014, in assenza dei due elementi di attenzione, le detrazioni per familiari a carico o credito da precedente dichiarazione, il credito anche di importo superiore al limite di euro 4.000,00 verrà gestito dal sostituto di imposta.
L’Agenzia, secondo il dettato normativo, ha tempo 6 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione, o dalla data di presentazione della dichiarazione, se successiva alla scadenza, per effettuare i controlli sulla spettanza del credito, terminati i quali liquiderà direttamente al dipendente il credito spettante.
L’attenzione su questi due elementi deriva dal fatto che rappresentano due fattispecie non verificabili dal CAF, che prende atto delle richiesta del contribuente, giustificate da propria dichiarazione (nel caso dei familiari a carico) o dalla presentazione della dichiarazione precedente con presenza di un’eccedenza.
Per il dipendente che attende un credito interessato dai controlli, se non preavvisato dal CAF, sarà un’amara sorpresa scoprire che la liquidazioni avverrà con ritardo rispetto a quando avveniva negli anni precedenti.