20 Aprile 2024

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Domanda permessi per allattamento

Il Messaggio Inps n. 3014 del 27 Luglio 2018 innova le modalità di presentazione della domanda di permessi per allattamento. La novità riguarda le istanze presentate dai padri lavoratori dipendenti, sia nel caso in cui la prestazione sia erogata direttamente dall’Inps che nel caso in cui sia anticipata dal datore di lavoro, e dalle madri lavoratrici dipendenti qualora la prestazione sia corrisposta direttamente dall’Istituto (si tratta principalmente di: lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l’Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione).

COSA SONO I PERMESSI PER ALLATTAMENTO?

Il Testo unico sulla maternità e paternità (art. 39-41 D.Lgs. n. 151/2001) riconosce alla lavoratrice madre dei permessi orari durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

I riposi giornalieri sono, inoltre, riconosciuti al padre lavoratore dipendente nei seguenti casi:

  1. Morte o grave infermità della madre;
  2. Abbandono del figlio;
  3. Affidamento esclusivo del figlio al padre lavoratore;
  4. Madre lavoratrice senza diritto ai permessi (ossia lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
  5. Rinuncia della madre, lavoratrice dipendente;
  6. Madre casalinga (Ministero del lavoro lettera circolare n. 8494/ 2009 ; circolari Inps n. 112 e n. 118 2009). Con riferimento a quest’ultima casistica, si osserva come, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, in presenza di madre casalinga, il padre lavoratore può fruire sempre dei permessi per allattamento, senza eccezioni ed indipendentemente dall’esistenza di comprovate situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre di accudire il bambino.

L’entità del permesso varia in funzione dell’impegno lavorativo del genitore. In particolare, spettano:

  • due riposi di un’ora ciascuno (anche cumulabili), se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;
  • un riposo di un’ora, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere.

I periodi di riposo si riducono della metà quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unita’ produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Riportiamo sotto un breve esempio di permessi spettanti ad un lavoratore part-time a 30 ore, con orario contrattuale diverso nelle singole giornate

Tabella – 1.0

I permessi devono essere considerati a tutti gli effetti come attività lavorativa, anche se la madre può allontanarsi dai locali aziendali durante il godimento dei permessi.

In caso di parto plurimo, secondo l’articolo 41 del d. lgs. n. 151/ 2001, l’entità dei permessi per allattamento è raddoppiata( indipendentemente dal numero dei figli nati) e le ore di permesso aggiuntivo possono essere fruite, in alternativa, anche dal padre.

 Documentazione

Nel caso in cui i permessi per allattamento vengano erogati dal datore di lavoro (generalità dei casi), come in passato, la lavoratrice madre dovrà presentare la domanda esclusivamente al proprio datore di lavoro. Per tale domanda, non c’è un format specifico, non essendo neppure previsto l’obbligo di forma scritta.

Per le altre categorie, oltre alla presentazione dell’istanza al datore di lavoro, sarà necessario presentare la domanda anche all’Inps (nel termine di prescrizione di un anno per i padri lavoratori).

Nel dettaglio occorrerà osservare le modalità prescritte dal messaggio n. 3014 del 2018, il quale prevede l’implementazione, a far data dal 27 Luglio 2018, di una nuova procedura telematica per la presentazione delle domanda di allattamento per i padri, a prescindere dalle modalità di erogazione, e per le madri lavoratrici a pagamento diretto.

Gli utenti potranno presentare le domanda attraverso i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto:

  1. WEB, tramite il sito Inps accessibile con il Pin;
  2. Contact center multicanale reperibile al numero 803.164;
  3. Caf – Patronati.

Al fine di favorire un passaggio “morbido” tra la vecchia e la nuova modalità di presentazione delle domanda di allattamento l’Istituto ha previsto un periodo transitorio pari a 3 mesi scaduto il 26 ottobre 2018, all’interno del quale è possibile presentare le domanda sia con la modalità tradizionale-cartacea che con quella telematica accessibile dal sito inps.it . Alla fine del periodo transitorio non sarà più possibile presentare domanda, relativamente alle categorie suddette, in modalità cartacea.

A cura di La Rocca e Associati SpA

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