19 Aprile 2024

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Detassazione produttività 2013: è cambiato qualcosa?

Con la circolare 15 del 3 aprile 2013 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulla detassazione 2013, alla luce della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013.
Il titolo di questo contributo è affidato a una domanda: è cambiato qualcosa? E’ opinione di chi scrive che poco sia effettivamente cambiato, in quanto il Ministero nella circolare, apre alla possibilità di detassare retribuzioni come gli straordinari o le indennità di turno (per citarne alcuni), la cui erogazione sia prevista dalla contrattazione di secondo livello, facendo riferimento a parametri che indichiamo genericamente come di produttività, senza la necessità che l’agevolazione sia legata effettivamente a risultati conseguiti.

Le somme agevolabili

Detto ciò, passiamo ad esaminare il contenuto della circolare, che dopo aver affrontato i principi generali della misura agevolativa, già commentati nel nostro approfondimento, si sofferma sulla definizione della retribuzione di produttività.

Il Ministero afferma che l’agevolazione si applica alle “voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa”. Il Ministero continua indicando che tali voci contrattuali possono variare nel loro importo sulla base di indicatori quantitativi, e quindi possono essere destinate a remunerare un apporto lavorativo destinato al miglioramento della produttività, che secondo il Ministero deve essere interpetata come produttività in senso lato, e quindi potrebbe essere intesa come efficientazione aziendale.

Le retribuzioni di produttività, per poter fruire dell’agevolazione, devono essere collegate a indicatori di esito incerto, legati a produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, e tale connessione si può avere tramite una semplice previsione della contrattazione collettiva di secondo livello.

    Il Ministero, per meglio spiegare tale concetto, fa alcuni esempi, secondo cui le somme possono essere legate a:

  1. l’andamento del fatturato;
  2. una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
  3. minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
  4. la lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
  5. prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
  6. premi di rendimento o produttività (quali ad es. quelli che già fruiscono dello sgravio
  7. contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed
  8. eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda
  9. come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza,
  10. clausole flessibili o elastiche;
  11. i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato;
  12. modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
  13. modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro.

Da questa elencazione emerge che, al contrario da quanto affermato in questi mesi dai più, anche gli importi previsti dalla contrattazione di primo livello, se legati dal contratto collettivo di secondo livello a parametri di produttività misurabili, possano essere oggetto di detassazione. Quindi anche i compensi per lavoro straordinario, o le maggiorazioni per turno, potranno essere oggetto di detassazione a condizione della previsione del contratto di secondo livello che tali retribuzioni siano utili al raggiungimento dei risultati aziendali, anche se non effettivamente conseguiti.

Quest’ultima indicazione, presente nella circolare, lascia pochi dubbi sul fatto che ci troviamo non di fronte a una misura legata a variazioni effettive degli indicatori, ma piuttosto a ipotetiche variazioni degli stessi, previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello nel momento in cui individua le retribuzioni agevolabili.

Il deposito dell’Accordo

Come previsto dal DPCM, i contratti collettivi dovranno essere depositati, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Direzione territoriale del lavoro competente. Oltre il contratto dovrà essere depositata un’autodichiarazione di conformità. Questa dichiarazione, rilasciata dal datore di lavoro, in caso di nuovo contratto potrebbe essere contenuta all’interno del contratto stesso, e dovrà confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto depositato con quanto previsto dal citato DPCM.

Per i contratti già in essere, che prevedevano già retribuzioni corrispondenti ai criteri del DPCM, si potrà procedere al deposito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM (30 marzo 2013), accompagnata dall’autocertificazione.

Se il contratto fosse già stato depositato (per esempio in caso di contratti oggetto dello sgravio contributivo sui premi di risultato), potrà essere integrato il deposito con la presentazione, sempre entro 30 giorni dal 30 marzo 2013, dell’autocertificazione.
In tal caso l’autocertificazione dovrà contenere gli estremi del contratto depositato, e potrà anche essere inviata a mezzo pec.
In caso di accordi territoriali il deposito potrà essere effettuato dalle associazioni firmatarie del contratto e non necessariamente dalle aziende che lo applichino.

Ministero del lavoro circolare n.15/2013 >>

Si pubblicano due modelli predisposti dallo Studio La Rocca per il deposito dei contratti alla DPL
Autocertificazione1 contratti già depositati
Autocertificazione2 contratti da depositare

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