19 Aprile 2024

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Detassazione 2013: le incognite del decreto attuativo

Il 22 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il DPCM che dà il via alla detassazione 2013.
Questo decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e pertanto al momento il suo contenuto non è operativo, a quanto apprendiamo lo stesso è in fase di approvazione da parte della Corte dei Conti.
L’attuazione della detassazione 2013 permetterà ai dipendenti di godere anche per quest’anno dell’agevolazione fiscale della c.d. detassazione, cioè una tassazione del 10% sulle somme corrisposte agli stessi dipendenti rispondenti alle caratteristiche fissate dal Decreto.


I requisiti 2013

Per l’anno 2013 l’agevolazione trova applicazione per i dipendenti del settore privato, che sono stati titolari nel 2012 di un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000,00. Tale limite reddituale è da valutare al lordo delle somme assoggetta alla detassazione nell’anno 2012, per cui il datore di lavoro dovrà considerare il complesso delle somme corrisposte.

L’agevolazione del 10% sarà applicabile alla retribuzione di produttività erogate nell’anno 2013 per un importo non superiore a 2.500,00. Anche se il Decreto parla di retribuzioni, sembra logico intendere questa somma al netto delle contribuzioni previdenziali dovute dal dipendente.

Un cambiamento significativo è dato dal concetto di retribuzione di produttività. Innanzitutto il Decreto conferma la necessità di un contratto collettivo di livello aziendale o territoriale che preveda retribuzioni di produttività. Per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate con riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. E’ da evidenziare come l’indicazione del riferimento agli indicatori quantitativi, lascia intendere che le somme, a differenza di quanto accadeva in anni precedenti, dovranno essere legate a erogazione in base a misure, e non più in base ad aleatori indicatori di benefici del datore di lavoro in tema di produttività.

Ulteriore novità è data dalla possibilità per il contratto collettivo di secondo livello, in alternativa alla voci anzidette, di prevedere l’erogazione di voci retributive legate all’attuazione di misure di produttività legate ad almeno 3 delle 4 aree di intervento che vengono indicate dal Decreto, che fanno riferimento a:

  • ridefinizione dei sistemi di orario di lavoro, anche nella distribuzione, al fine di raggiungere obiettivi di produttività;
  • introduzione di sistemi di distribuzione flessibile delle ferie mediante programmazione aziendale;
  • adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
  • attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

Tali aree di intervento rappresentano un’assoluta novità. Da quanto apprendiamo da fonti di stampa le stesse sono state introdotte su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, e con tutta probabilità fanno parte di un disegno molto più ampio legato alla politica di sviluppo del nostro Paese. Su tale punto, come anche sul significato della retribuzione legata agli indicatori quantitativi sarà necessario il dovuto commento da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei Ministeri competenti, al fine di chiarire ai datori di lavoro le caratteristiche effettive.

Il deposito del contratto

L’art. 3 del Decreto prevede che il contratto che prevede le somme detassabili, a differenza degli anni passati, dovrà essere depositato presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, entro 30 giorni dalla stipula. Tra l’altro viene anche prescritto che tale debba essere accompagnata da una autodichiarazione rilasciata dal datore di lavoro che attesti la conformità del contratto che si deposita alle disposizioni del Decreto.

Quest’ultimo adempimento (autodichiarazione) è completamente nuovo. Infatti il deposito dei contratti collettivi di secondo livello era già previsto per la fruizione dello sgravio contributivo sui premi di risultato. Inoltre dovrà essere chiarito cosa succede in caso di applicazione di contratti territoriali, e quindi se in questo caso l’autodichiarazione dovrà essere in ogni caso presentata dai singoli datori di lavoro.



Consiglio dei Ministri DPCM del 22 gennaio 2013 >>

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