29 Marzo 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

Detassazione 2013: i chiarimenti operativi dell’Agenzia delle Entrate

Dopo il Ministero del Lavoro (circolare 15/2013 si veda il nostro commento in merito) anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E del 30 aprile 2013, entra nel merito della detassazione 2013. E’ da sottolineare che l’Agenzia non interviene sulla definizione delle somme di produttività, per le quale rimanda alla richiamata circolare del Ministero del Lavoro, ma fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione.

Viene ribadito che l’agevolazione è fruibile da dipendenti che abbiano conseguito nell’anno 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000,00, al lordo delle somme assoggettate nello stesso anno 2012 a detassazione. Per reddito da lavoro dipendente si intende il reddito di cui all’art. 49 del TUIR, incluse le pensioni e gli assegni equiparati alla pensioni, con esclusione dei redditi a tassazione separata, sempre percepiti nel 2012. Restano altresì esclusi i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente.

E’ utile sottolineare che nella valutazione sono da considerare i redditi percepiti riferiti al 2012 percepiti fino al 12 gennaio 2013.
E’ confermato che la percezione di un reddito da lavoro dipendente nell’anno 2012 non è un requisito fondamentale, infatti caso in cui il dipendente non abbia percepito nell’anno 2012 di redditi da lavoro dipendente, o nel caso in cui nell’anno 2012 non abbia comunque percepito alcun reddito, ha diritto comunque all’applicazione della detassazione.

L’agevolazione è data dall’applicazione di imposta sostitutiva sui redditi agevolabili pari al 10%, nel limite di euro 2.500,00. Tele limite deve essere valutato al netto delle ritenute previdenziali.
Il datore di lavoro che ha rilasciato al dipendente la CUD 2013, in relazione a un rapporto di lavoro durato l’intero anno, riconosce al dipendente la detassazione in maniera automatica; mentre se il reddito certificato nella CUD si riferisce a una parte dell’anno o nel caso in cui non sia sussistito un rapporto di lavoro nell’anno precedente, sarà necessario che il dipendente comunichi al datore di lavoro in forma scritta l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2012.

Pur non essendo esplicitamente previsto dal decreto attuativo, l’Agenzia delle Entrate conferma la di rinuncia all’agevolazione da parte del dipendente, con una richiesta scritta al sostituto di imposta, e viene altresì confermata la c.d. clausola di salvaguardia automatica, per effetto della quale se la tassazione ordinaria sia maggiormente favorevole rispetto a quella agevolata, il sostituto di imposta applica la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Il dipendente è comunque tenuto a comunicare al datore di lavoro se si trova nei casi in cui non abbia diritto all’agevolazione, in particolare se nel corso del 2012 abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro, superando il limite dei 40.000 euro, o nel caso in cui nel corso del 2013 abbia già avuto un rapporto di lavoro nel corso del quale abbia già usufruito della detassazione.

Segnaliamo, infine, che l’Agenzia ha confermato la legittimità dell’operato di quei sostituti di imposta che avessero, prima della pubblicazione del decreto e della sua entrata in vigore, applicato l’imposta sostitutiva. Questo riguarda i datori di lavoro, che avendo dei contratti vigenti nel 2013 che già prevedevano retribuzioni di produttività secondo le caratteristiche del decreto attuativo, hanno nel mese di gennaio e febbraio erogato tali somme e assoggettate le stesse a detassazione.

In Primo Piano

Continua a leggere

Premi di risultato: l’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, in data 3 dicembre, un approfondimento dedicato ai contenuti della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78/E del 19 ottobre 2018 con la quale la stessa Agenzia era intervenuta in merito...

Agenzia delle Entrate: premi di risultato e welfare aziendale – chiarimenti

Con la circolare n.5/E del 29 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti interpretativi rispetto alle novità normative inerenti alla disciplina della detassazione dei premi di risultato e di welfare aziendale. Nello specifico, la suddetta circolare pone l’attenzione...

Detassazione produttività 2013: è cambiato qualcosa?

Con le indicazioni ministeriali si dà  il via libera alla detassazione delle somme legate alla produttività  erogate nel 2013, previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello.