Decreto crescita: lavoratori impatriati – novità. Come noto l’articolo 16 del D. lgs. 147/ 2015, prevede un regime fiscale agevolato per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di laurea (magistrale o triennale) e svolgimento di almeno 24 mesi di attività lavorativa fuori dall’Italia;
- Svolgimento di attività di studio fuori dall’Italia per un periodo di almeno 24 mesi.
Il Decreto Crescita (D.L. 34/ 2019) all’articolo 5 prevede l’innalzamento della soglia di esenzione dall’imposizione fiscale, per i lavoratori in possesso dei requisiti predetti, dal 50% al 70%.
Infatti, la disposizione in commento afferma che “i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio (…) concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare”.
La percentuale su indicata si riduce di un’ulteriore 20% per “i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia”.
La principale novità, introdotta dal D.L. 34/ 2019 risiede nella possibilità di accedere all’esenzione dall’imposizione fiscale per i lavoratori impatriati anche “i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.
La durata dell’esonero per i lavoratori impatriati, pari a cinque periodi d’imposta successivi a quello del rimpatrio, è prorogato per “ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo”.
Infine si ricorda che, il d. lgs. 147/ 2015, prevede un regime fiscale agevolato anche per i ricercatori.
Decreto crescita: lavoratori impatriati.