Dal 2015, come noto, i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare il flusso telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.
L’adempimento ha un termine perentorio; nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione del flusso sono, infatti, previste delle sanzioni.
L’apparato sanzionatorio prevede l’applicazione di una sanzione di euro 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha innovato la disciplina sanzionatoria della Certificazione Unica sotto due profili: ha, in primo luogo, stabilito che la sanzione di euro 100 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata non può superare complessivamente la cifra di euro 50.000,00. È possibile, inoltre, ridurre la stessa sanzione di un terzo (con un tetto massimo di euro 20.000,00) nel caso in cui il sostituto d’imposta proceda all’invio in ritardo della Certificazione entro 60 giorni dalla scadenza.
Si ricorda che il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone del Frontespizio, del Quadro CT e della Certificazione Unica 2019 – modello ordinario.