28 Marzo 2024

Notizie dal mondo del lavoro, previdenza e fisco

CU 2019: pignoramento presso terzi

Nella Certificazione Unica 2019, al pari degli anni precedenti, dovranno essere inseriti anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

La sezione dovrà essere compilata dal soggetto erogatore delle somme a seguito della procedura in commento di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2 del Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102.

Nella sezione in commento andranno inseriti, più nello specifico, i seguenti dati:

  • il codice fiscale del debitore principale (punti 101 e 105);
  • le somme erogate sulle quali è stata operata la ritenuta alla fonte (punti 102 e 106);
  • le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte (punti 104 e 108);
  • l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del venti per cento effettuate, versato con i seguenti codici tributo 1049 e 112E (punti 103 e 107).

Nel caso in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica, le istruzioni precisano che l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2019 nella sezione II, riservata, per l’appunto, al soggetto erogatore delle somme.

Nel caso di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (perché, ad esempio, datore di lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. Al verificarsi di tale ipotesi non sarà necessario riportare nella sezione in commento alcun importo; tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione dovranno, infatti, essere indicati all’interno della certificazione “lavoro dipendente e assimilati” (intestata al coniuge) nell’ambito della quale si dovrà riportare nel punto 8 il codice Z2.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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