L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2019 ha approvato la Certificazione Unica 2019 relativa all’anno d’imposta 2018.
Di seguito si evidenziano alcune tra le principali novità.
Tra i soggetti obbligati all’invio del flusso telematico, a partire da quest’anno, rientrano anche coloro che hanno corrisposto somme o valori ai sensi dell’art. 25-quater del D.P.R. 600/1973 (la norma è relativa ai raccoglitori occasionali di tartufi).
Per quanto riguarda, invece, le amministrazioni dello Stato, si precisa che le nuove istruzioni non riguardano più soltanto i comandati presso altre amministrazioni dello Stato, ma tutti i casi in cui vi siano amministrazioni che corrispondano compensi avente carattere fisso e continuativo e sono tenute al conguaglio di altri redditi corrisposti da soggetti che eroghino somme non aventi tali caratteristiche.
In merito alla casella “eventi eccezionali” si segnala, invece, un mero aggiornamento dei codici che ha visto l’eliminazione dei codici 2, 3, 4 e 5.
I codici rimasti in vigore (codice 1 e 5) andranno indicati, come si consueto, al punto 9 della Certificazione Unica.
È stata, poi, introdotta una nuova sezione appositamente dedicata al credito d’imposta APE; la nuova sezione si compone di due punti: il punto 379 nel quale dovrà essere indicato il credito d’imposta APE e cioè l’importo del credito usufruito che ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta lorda al netto delle detrazioni e il punto 380 dove dovrà essere indicato l’ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l’imposta lorda.
Per quanto concerne la sezione oneri deducibili, si segnala l’istituzione del nuovo codice 3 da utilizzare per l’indicazione degli oneri sostenuti per i collaboratori domestici e per gli addetti all’assistenza personale o familiare. L’importo massimo deducibile è pari ad euro 1.549,37.
Novità si riscontrano anche sul fronte degli oneri detraibili. Sono stati, infatti, eliminati alcuni codici e ne sono stati aggiunti di nuovi.
Per quanto riguarda la previdenza complementare si segnala l’eliminazione del punto 414 e, pertanto, i dipendenti pubblici non dovranno più indicare l’importo del TFR destinato a forme di previdenza complementari loro destinate.
È stato, di conseguenza, eliminato anche il codice 4 relativo, per l’appunto, ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate; tale codice nel precedente modello andava indicato al punto 411.
Una delle principali novità della Certificazione Unica 2019 è sicuramente rappresentata dall’introduzione del nuovo punto 479 relativo alle “erogazioni in natura” da compilare indicando il valore delle erogazioni in natura corrisposte. Il campo deve essere compilato indipendentemente dall’ammontare erogato, quindi anche nel caso di importo superiore a 258,23.
Nella sezione relativa ai premi di risultato sono stati introdotti i nuovi punti 580 e 590 per le ipotesi in cui l’erogazione del benefit (ex. art. 51, comma 4 del TUIR) sia costituita da erogazioni in natura.
Tra le principali novità si segnala, inoltre, l’eliminazione della sezione relativa al contributo di solidarietà.