29 Marzo 2024

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CU 2017 e Welfare aziendale: le novità

 

Nella Certificazione Unica 2017 debutta, per la prima volta, il Welfare aziendale.

Nella nuova CU 2017, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017, troviamo, infatti, una nuova sezione denominata “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR” (punti da 701 a 706), destinata ad accogliere alcune delle somme erogate dal datore di lavoro, esenti sia fiscalmente che previdenzialmente.

Lo scopo della nuova sezione è quello di evitare che il dipendente, al quale sono state rimborsate alcune spese legate all’istruzione o all’assistenza dei familiari, possa fruire della detraibilità o deducibilità della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate ha bisogno di questi dati per verificare che le spese rimborsate al dipendente non vengano considerate come sostenute dal sostituito, come, ad esempio, quelle mediche rimborsate da un fondo sanitario.

Le istruzioni del modello 730/2017 confermano, infatti, che le somme indicate nella sezione in commento non devono essere prese in considerazione per le detrazioni e deduzioni in sede di dichiarazione dei redditi.

Troviamo, infatti, il seguente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate:

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica.

I suddetti rimborsi, che il dipendente potrebbe aver ricevuto nel 2016, sono quelli percepiti grazie alla lettera f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR:

(f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Come noto, alcune delle somme rimborsabili al lavoratore, grazie alla suddetta lettera f-bis), sono destinatarie della detrazione del 19%, ), qualora sostenute dal lavoratore.

Per quanto sopra, le suddette spese devono essere riportate sulla certificazione unica 2017, nella nella casella 702, con uno dei seguenti codici:

  • 12, spese per istruzione diversa da quella universitaria;
  • 13, spese di istruzione universitaria;
  • 15, spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
  • 30, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
  • 33, spese per asili nido.

I suddetti codici coincidono, si noterà, con quelli presenti nelle istruzioni del modello 730/2017, utili alla compilazione del quadro ‘E’ sezione 1, relativo agli oneri detraibili.

Il punto 703, invece, è dedicata agli oneri deducibili rimborsati dal datore di lavoro.

In questo caso, la CU richiede l’utilizzo del solo codice 3, riguardante il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti.

Questa tipologia di rimborso è derivante della lettera f-ter) comma 2 dell’articolo 51 del Tuir:

(f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12.

Si rileva, tuttavia, un disallineamento tra le istruzioni della CU 2017 e il 730/2017, in quanto le istruzioni del 730 parlano di esclusione solo in caso di sostituzione delle retribuzioni premiali, mentre le istruzioni della CU 2017, relative alla sezione in commento, impongono la compilazione indipendentemente dal fatto che sia compilata la parte relativa ai premi di produttività.

Se ne deduce, quindi, che la suddetta sezione sia da compilare in ogni caso di rimborso.

 

 

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