29 Marzo 2024

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Cu 2017: pignoramento presso terzi – novità e conferme

Nel modello di quest’anno, come in quello precedente, è presente la sezione riguardante i pignoramenti che dovrà essere compilata dal soggetto che eroga gli importi da liquidare a seguito della procedura in commento di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nella sezione in commento occorre inserire i seguenti dati:

  • il codice fiscale del debitore principale (punti 101 e 105);
  • le somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta alla fonte (punti 102 e 106);
  • l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del venti per cento effettuate, versato con i seguenti codici tributo 1049 e 112E (punti 103 e 107).

I punti 104 e 108, di nuova introduzione, accolgono i dati relativi alle somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell’articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell’articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Le istruzioni del modello specificano che nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate, quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito. In tale ipotesi non occorrerà riportare nella sezione in commento alcun importo, in quanto tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della Cu “lavoro dipendente e assimilati”, intestata al coniuge, in cui occorrerà riportare, nel punto 8, il codice Z2.

Si ricorda che nel caso in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica, l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2017, nella sezione II, riservata al soggetto erogatore delle somme.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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